Caso ThyssenKrupp – Acciai Speciali Terni

Caso ThyssenKrupp – Acciai Speciali Terni

La ben nota vicenda riguarda la morte di 7 operai della ThyssenKrupp rimasti conivolti nell’incendio sviluppatosi il 7 dicembre 2007 all’intreno degli stabilimenti torinesi della società.
Per la prima volta un caso di infortunio sul lavoro è stato contestato il reato di omicidio volontario (con dolo eventuale) ed in particolare a carico dell’amministratore delegato. 

Il GIP presso il Tribunale di Torino, accogliendo le richieste del PM, in data 8/05/2008, ha disposto il rinvio a giudizio per i seguenti reati :

  •  Per il reato di omicidio volontario (art. 575 cp) con dolo eventuale “pur rappresentandosi la concreta possibilità del verificarsi di infortuni anche mortali” e incendio con dolo eventuale (art. 423 codice penale) a carico dell’Amministratore Delegato (e membro del Comitato esecutivo) della ThyssenKrupp con sede in Terni, esercente anche per lo stabilimento in Torino, con delega per la produzione e sicurezza sul lavoro, il personale, affari generali e legali
  • Per il reato di omicidio colposo (art. 589, commi 1,2e 3, cp) commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, con colpa cosciente “aver agito nonostante la previsione dell’evento, essendosi rappresentati la concreta possibilità del verificarsi di infortuni anche mortali” ed incendio colposo con colpa cosciente (art. 449 codice penale) nei confronti di:

1. Consigliere del Consiglio di Amministrazione e membro del comitato Esecutivo della ThyssenKrupp con sede in Terni, esercente anche per lo stabilimento in Torino, con delega per il commerciale ed il marketing

2. Consigliere del Consiglio di Amministrazione e membro del comitato Esecutivo della ThyssenKrupp con sede in Terni esercente anche per lo stabilimento in Torino, con delega per l’amministrazione finanza controllo di gestione, approvvigionamenti e servizi informativi

3. Dirigente con funzioni di Direttore dell’Area Tecnica e Servizi della ThyssenKrupp con sede in Terni, investito della competenza nella pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza antincendio per lo stabilimento di Torino

4. Direttore dello stabilimento della ThyssenKrupp sito a Torino

5. Dirigente con funzioni di Responsabile dell’Area EAS (ecologia, ambiente e scurezza) e RSPP dello stabilimento della ThyssenKrupp sito a Torino

  • Per il reato di Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro a carico di tutti gli imputati (art. 437 cp)
  • Per l’illecito amministrativo, dipendente da reato di omicidio colposo aggravato, a carico della ThyssenKrupp (art. 25septies D.lgs. 231/2001

Il 15 aprile 2011, la seconda Sezione della Corte d’Assise di Torino ha condannato:

1. L’Amministratore Delegato dell’azienda per il reato di Omicidio volontario (con dolo eventuale – ex art. 575 cp) per il reato di Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (ex art. 437 cp), per il reato di incendio (ex art. 423 cp) riconosciute le attenuanti generiche e la circostanza attenuante ex art. 62, n. 6 cp alla pena di 16 anni e 6 mesi di reclusione, all’interdizione perpetua dai pubblici uffici ed ha dichiarato la incapacità a contrattare con la PA (per la durata della pena inflitta per il delitto di cui all’art. 437 cp)

2. Consiglieri del Consiglio di Amministrazione e membri del comitato Esecutivo, Dirigente con funzioni di Responsabile dell’Area EAS e RSPP dello stabilimento della ThyssenKrupp sito a Torino Direttore dello stabilimento di Torino, riconosciuta la circostanza attenuante ex. art. 62 n.6 cp, in relazione al reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, considerata subvalente rispetto alle aggravanti per il reato di omicidio colposo alla pena di anni 9 di reclusione per il reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 cp) alla pena di 3 anni di reclusione, per il reato di incendio colposo (aggravato ex art. 61 n.3 cp) alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione (e cosi complessivamente alla pena di 13 anni e 6 mesi di reclusione), interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, incapacità a contrattare con la PA per 3 anni (per la durata della pena inflitta per il delitto di cui all’art. 437 cp)

3. Dirigente con funzioni di Direttore dell’Area Tecnica e Servizi, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, nonchè la circostanza attenuante ex. art. 62 n.6 cp, in relazione al reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro (art. 589, commi 1, 2, 3 cp), considerata tutte equivalenti rispetto alle aggravanti contestate per i singoli reati, per il reato di omicidio colposo alla pena di anni 7 e 8 mesi di reclusione, per il reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 cp) alla pena di 2 anni di reclusione, per il reato di incendio colposo (aggravato ex art. 61 n.3 cp) alla pena di  1  anno e 2 mesi di reclusione (e cosi complessivamente alla pena di 10 anni e 10 mesi di reclusione), incapacità a contrattare con la PA per 2 anni (per la durata della pena inflitta per il delitto di cui all’art. 437 cp)


Responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/200

La Corte di Assise di Torino, ha applicato, ex art. 25 septies 1 comma, alla ThyssenKrupp:

  1. Sanzione pecuniaria di 1 milione di euro (ex art. 9, 10 e 12, 2 comma, lett.a)
  2. Sanzione interdittiva alla esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici per la durata di mesi 6 (ex art. 9, 2 comma lett.a)
  3. Sanzione interdittiva del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata di mesi 6 (ex art. 9, 2 comma, lett.e)
  4. Confisca della somma di 800.000 euro (ex art. 19)
  5. Pubblicazione per estratto e per una volta, della sentenza sui quotidiani a diffusione nazionale: la Stampa, il Corriere della Sera, e la Repubblica, nonché l’affissione, per estratto, nel Comune di Terni

 



 

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